Sez. 3, Sentenza n. 7218 del 05/08/1997 (Rv. 506443 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - NOTA DI TRASCRIZIONE - IN GENERE | Nota di trascrizione e nota di iscrizione - Contenuto - Applicazione alla nota di trascrizione del disposto di cui all'art. 2839 n. 4 previsto per la nota di iscrizione - Ammissibilità - Condizioni - Casi - Nota di trascrizione del sequestro - Applicabilità - Nota di trascrizione del pignoramento - Applicabilità - Esclusione.
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - NOTA DI TRASCRIZIONE - IN GENERE
L'art. 2674 cod. civ. (nel testo risultante dalla modifica di cui all'art. 5 della legge n. 52 del 1985), pur disponendo che il conservatore dei registri immobiliari non possa ricevere note di trascrizione prive delle indicazioni prescritte dagli artt. 2659, 2660, 2839 nn. 1, 3, 4, 7 cod. civ., non può essere interpretato nel senso della indiretta estensione, alla nota di trascrizione, della necessità di "indicare l'importo della somma per la quale essa è presa" (prevista dall'art. 2839 n. 4 cod. civ. per l'iscrizione dell'ipoteca), avendo tale norma il (diverso) significato di imporre al conservatore la ricezione delle sole note (di iscrizione come di trascrizione) che presentino i requisiti per ciascuna di esse rispettivamente prescritti, con la precisazione che, se la mancanza di una previsione specifica, nel senso richiesto dall'art. 2839 n. 4, per la nota di pignoramento trova giustificazione nel fatto che "l'indicazione dell'importo per cui si procede" non sarebbe, in tal caso, in condizione di assolvere ad alcuna utile funzione (essendo il vincolo scaturente dal pignoramento sancito a tutela di tutti i creditori, intervenuti ed interveniendi), risulta di non agevole giustificazione la esclusione di tale disciplina per il sequestro conservativo che, come l'ipoteca, potrebbe necessitare della detta indicazione, una volta che "i limiti di somma entro cui la cautela è stata accordata" concorrano a delimitare l'ambito entro il quale il futuro, eventuale acquisto del terzo debba considerarsi inefficace.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2674 com. 1, Cod. Civ. art. 2659, Cod. Civ. art. 2660, Cod. Civ. art. 2839, Legge 27/02/1985 num. 52 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)