Sez. 3, Sentenza n. 3443 del 20/10/1975 (Rv. 377606 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE - RIFIUTO DI RICEVERE LA COPIA - RICORSO ALLE FORME PREVISTE DALL'ART 140 COD PROC CIV - OMESSA INDICAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO DELLA IPOTESI IN CONCRETO RICORRENTE A GIUSTIFICAZIONE DELL'IMPIEGO DI TALI FORME - VIZIO DELLA NOTIFICAZIONE - SUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE - RIFIUTO DI RICEVERE LA COPIA - RICORSO ALLE FORME PREVISTE DALL'ART 140 COD PROC CIV - OMESSA INDICAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO DELLA IPOTESI IN CONCRETO RICORRENTE A GIUSTIFICAZIONE DELL'IMPIEGO DI TALI FORME - VIZIO DELLA NOTIFICAZIONE - SUSSISTENZA.*
L'art 140 cod proc civ contempla, per l'adozione delle forme ivi previste, ipotesi diverse, di carattere tassativo, e cioe: irreperibilita, incapacita o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente a ricevere la copia dell'atto notificando. La semplice dichiarazione, che l'ufficiale giudiziario faccia nella relata, di aver eseguito la notificazione ai sensi della detta norma, senza alcun'altra indicazione, sta solo a significare che la notificazione medesima e stata effettuata mediante il deposito della copia nella casa del comune, con i conseguenti ulteriori adempimenti; di guisa che la omessa menzione del motivo che giustifichi l'adozione di tali forme, non lasciando individuare quale delle anzidette ipotesi tassative ricorresse in concreto, non consente, in definitiva, al giudice di controllare se la norma sia stata correttamente applicata, ne offre alla parte interessata elementi concreti per l'eventuale impugnazione della relata mediante querela di falso o, quando questa non sia necessaria, per mezzo della prova contraria. Pertanto, la detta omessa menzione costituisce vizio della notificazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)