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Sez. 1, Sentenza n. 7309 del 09/08/1996 (Rv. 499066 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE | Presupposti della notificazione ex art. 140 cod. proc. civ. - Impossibilità di consegna al destinatario o ai soggetti alternativamente specificati, secondo l'ordine tassativamente indicato - Attestazione espressa e specifica nella relata - Necessità - Omissione - Conseguenza - Nullità - Fattispecie relativa a nullità della notificazione di ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Stato
decisa il 1996-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499066-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE

La notificazione dell'atto introduttivo del giudizio nelle forme di cui all'art. 140 cod. proc. civ. ha carattere eccezionale ed è subordinata all'impossibilità di eseguire la consegna a mani del destinatario medesimo, oppure, in caso di sua assenza dalla casa di abitazione o dal luogo di lavoro, ai soggetti alternativamente (ed in sequenza tassativa) indicati nell'art. 139, e cioè a persona di famiglia o addetta alla casa (o all'ufficio, ecc.), o al portiere dello stabile dove è l'abitazione (o l'ufficio, ecc.), o ad un vicino di casa che accetti di ricevere l'atto. L'impossibilità di consegna dell'atto nei luoghi, alle persone e alle condizioni prescritte deve inoltre risultare espressamente e puntualmente dalla relata dell'organo notificante, non potendosi desumere per implicito dalla forma della notificazione ex art. 140 in concreto adottata. (Nella specie la S.C., cassando la sentenza di appello che aveva rigettato l'eccezione di nullità della notificazione del ricorso di primo grado relativo ad un giudizio di divorzio, senza dare il debito rilievo alla circostanza che l'ufficiale giudiziario aveva compiuto la notifica ex art. 140 per il solo fatto di avere trovato chiuso il domicilio del destinatario, ha rinviato la causa al primo giudice, "ex" art. 383, terzo comma, e 354 cod. proc. civ., per la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 393 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)