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Sez. 5, Sentenza n. 25621 del 23/05/2006 Cc. (dep. 24/07/2006) Rv. 234523 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Provvedimenti del giudice delegato - Opposizione - Forme - Esito - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2006-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234523-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

I provvedimenti che il giudice delegato, nel corso della procedura di prevenzione a carico di soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, può adottare nei confronti del proposto e di componenti della sua famiglia in tema di alimenti e di abitazione nella casa di proprietà, sono inoppugnabili, tuttavia possono essere contestati mediante opposizione al tribunale della prevenzione nella forma dell'incidente di esecuzione e il provvedimento emesso all'esito di tale procedura è soggetto a ricorso per cassazione, con il limite posto dall'art. 3 ter della L. n. 575 del 1965.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)