Sez. 1, Sentenza n. 2498 del 03/04/2000 Cc. (dep. 23/05/2000) Rv. 216019 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Provvedimenti del giudice delegato adottati nei confronti del proposto e della sua famiglia in tema di alimenti e di abitazione - Impugnabilità - Esclusione - Suscettibilità di opposizione con incidente di esecuzione - Ammissibilità.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
I provvedimenti che, nel corso della procedura di prevenzione a carico di soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, il giudice delegato può adottare nei confronti del proposto e di componenti della sua famiglia in tema di alimenti e di abitazione nella casa di proprietà, sono inoppugnabili, ma possono essere contestati mediante opposizione al tribunale della prevenzione nella forma dell'incidente di esecuzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 sexies CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 ter CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 47, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)