Sez. 1, Sentenza n. 5116 del 09/11/1978 (Rv. 394869 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE MINORE DEI SEDICI ANNI - CONSENSO DELL'ALTRO GENITORE CHE ABBIA GIA EFFETTUATO IL RICONOSCIMENTO - MANCANZA - PRONUNCIA DEL TRIBUNALE SOSTITUTIVA DEL CONSENSO - GIUDIZIO DEL TRIBUNALE - CONTENUTO - RAGIONI SCONSIGLIANTI IL CONSENSO - MERO COMPORTAMENTO IMMORALE DEL GENITORE ISTANTE, PRECEDENTE CONDOTTA DI COSTUI VERSO IL FIGLIO O VANTAGGIOSO INSERIMENTO DEL MINORE NELLA FAMIGLIA DELL'ALTRO GENITORE - INSUFFICIENZA.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE MINORE DEI SEDICI ANNI - CONSENSO DELL'ALTRO GENITORE CHE ABBIA GIA EFFETTUATO IL RICONOSCIMENTO - MANCANZA - PRONUNCIA DEL TRIBUNALE SOSTITUTIVA DEL CONSENSO - GIUDIZIO DEL TRIBUNALE - CONTENUTO - RAGIONI SCONSIGLIANTI IL CONSENSO - MERO COMPORTAMENTO IMMORALE DEL GENITORE ISTANTE, PRECEDENTE CONDOTTA DI COSTUI VERSO IL FIGLIO O VANTAGGIOSO INSERIMENTO DEL MINORE NELLA FAMIGLIA DELL'ALTRO GENITORE - INSUFFICIENZA.*
In tema di riconoscimento di figlio naturale minore dei sedici anni, il tribunale, adito per emettere la pronuncia che tenga luogo del mancato consenso da parte del genitore che abbia gia in precedenza effettuato il riconoscimento, ai sensi dell'art 250 quarto comma cod civ (nel testo fissato dalla legge 19 maggio 1975 n 151 sulla riforma del diritto di famiglia), deve valutare se il secondo riconoscimento, da parte del genitore istante, corrisponda all'interesse morale e materiale del figlio, tenendo presente che la duplicita del riconoscimento, in linea di principio, non puo che giovare al minore, salvo che il genitore, che rifiuta il suo assenso, non deduca e dimostri specifiche ragioni che lo sconsigliano nel caso di specie. Queste ragioni non sono riscontrabili solo nel comportamento immorale del genitore istante, nella sua precedente condotta verso il figlio, o nel vantaggioso inserimento di quest'ultimo nella famiglia dell'altro genitore, trattandosi di circostanze che possono spiegare rilievo ai diversi fini dello affidamento del figlio stesso, ma non sono di per se tali da escludere la ricorrenza del suddetto interesse.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)