Sez. L, Sentenza n. 9336 del 10/07/2001 (Rv. 548051 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Art. 94 c.c.n.l. 1990/1992 per le Ferrovie dello Stato - Clausola relativa alla istituzione di una commissione di studio sulla computabilità delle indennità accessorie ai fini pensionistici e della buonuscita - Carattere programmatico - Mancata assunzione di impegni al riguardo - Interpretazione in tal senso da parte del giudice di merito - Violazione del criterio letterale di interpretazione dei contratti e vizio di motivazione della sentenza - Insussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
In relazione al chiaro tenore dell'art. 94, comma sesto, del c.c.n.l. 1990/1992 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato - prevedente l'immediata costituzione da parte dei soggetti contraenti "di una commissione tecnica con il compito di studiare opportune modalità per promuovere la pensionabilità parziale delle competenze accessorie" e il loro riconoscimento agli effetti della buonuscita - non è ravvisabile una violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, né è riscontrabile vizio di motivazione nella decisione del giudice del merito che ravvisi in siffatta clausola un contenuto consistente nel mero impegno reciproco delle parti stipulanti a provvedere ad uno studio preliminare dei problemi attinenti alla determinazione delle retribuzione parametro, senza alcun effetto conformativo dei contratti individuali di lavoro e, quindi, senza alcuna costituzione di diritti in favore dei lavoratori e da questi direttamente azionabili nei confronti del datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)