Sez. L, Sentenza n. 11053 del 24/08/2000 (Rv. 539722 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Compito del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti e condizioni - Fattispecie relativa all'interpretazione dell'art. 94 del CCNL per il personale ferroviario nel biennio 1990/1992.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata, data la natura dei contratti stessi, all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente. Sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione, ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dal ricorrente, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata. (Nella specie l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva interpretato l'art. 94 del CCNL per il personale ferroviario nel biennio 1990/1992 nel senso che il termine previsto per la costituzione della Commissione tecnica che avrebbe dovuto occuparsi di studiare le modalità di computo delle competenze accessorie nella buonuscita - Commissione che non era mai stata insediata - aveva carattere ordinatorio, sicché l'obbligo preliminare di istruire e far funzionare la Commissione costituiva una mera aspettativa, non azionabile o tutelabile in via giurisdizionale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)