Sez. 2, Sentenza n. 1538 del 29/04/1976 (Rv. 380290 - 01)
GUERRA - SOSPENSIONE DEI TERMINI - DI PRESCRIZIONE - ACQUISITIVA - ESTINTIVA - PROVA DELL'EFFETTIVO IMPEDIMENTO - ESCLUSIONE - ENTI PUBBLICI - SOSPENSIONE DEI TERMINI - APPLICABILITA.*
GUERRA - SOSPENSIONE DEI TERMINI - DI PRESCRIZIONE - ACQUISITIVA - ESTINTIVA - PROVA DELL'EFFETTIVO IMPEDIMENTO - ESCLUSIONE - ENTI PUBBLICI - SOSPENSIONE DEI TERMINI - APPLICABILITA.*
La sospensione dei termini di prescrizione (e quindi di usucapione) di cui al RDL 3 gennaio 1943, n 1, e stata stabilita a causa della pratica difficolta di invocarli, determinata, per la intera comunita nazionale, dallo stato di guerra, indipendentemente dalla dimostrazione di ogni effettivo impedimento. Tale esigenza deve ritenersi sussistente anche per gli enti pubblici, essendo irrilevante che il rapporto organico assicuri la continuita della loro Azione amministrativa, giacche le generali difficolta inerenti allo stato di guerra, cui la normativa in questione ha inteso ovviare, riguardano evidentemente anche le persone che li rappresentano e che debbono agire per essi. (V 696/73, mass n 362870).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 1166, Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST., Regio Decr. Legge 03/01/1944 num. 1 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)