Sez. 2, Sentenza n. 698 del 12/03/1973 (Rv. 362873 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROPONIBILITA - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROPONIBILITA - LIMITI.*
La facolta di proporre nuove eccezioni nel giudizio di secondo grado - che e consentita senza limitazioni, salvo che si siano verificate preclusioni, decadenze o rinunzie e sempreche la eccezione non sostanzi una domanda riconvenzionale e salvo le conseguenze che possono derivarne in ordine alle spese - incontra il solo Onere della specifica formulazione dell'eccezione nei motivi di appello. (Conf 970/71, mass n 350906).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)