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Sez. 2, Sentenza n. 698 del 12/03/1973 (Rv. 362873 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROPONIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362873-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROPONIBILITA - LIMITI.*

La facolta di proporre nuove eccezioni nel giudizio di secondo grado - che e consentita senza limitazioni, salvo che si siano verificate preclusioni, decadenze o rinunzie e sempreche la eccezione non sostanzi una domanda riconvenzionale e salvo le conseguenze che possono derivarne in ordine alle spese - incontra il solo Onere della specifica formulazione dell'eccezione nei motivi di appello. (Conf 970/71, mass n 350906).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)