Sez. 2, Sentenza n. 3222 del 28/10/1974 (Rv. 371741 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROPONIBILITA - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROPONIBILITA - LIMITI.*
La facolta di proporre in secondo grado nuove eccezioni e difese e preclusa esclusivamente dalla omessa specifica deduzione, che per l'appellante consiste nella mancata specifica formulazione nei motivi di appello e per l'appellato nella mancata specifica enunciazione negli Atti defensionali in secondo grado. (V 698'73, mass n 362873; 695'73, mass n 362869; (V 970'71, mass n 350906).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)