Sez. L, Sentenza n. 4658 del 21/04/1993 (Rv. 481940 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Rivalsa dell'ente assicuratore | Per quanto erogato in favore del minore infortunato - Operatività - Condizioni - Legittimità dell'assunzione - Irrilevanza - Responsabilità del datore di lavoro per il solo fatto di versare in situazione antigiuridica - Dolo o colpa nella determinazione dell'evento e derivazione di quest'ultimo da atti inconsulti o imprevedibili del minore - Influenza - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Rivalsa dell'ente assicuratore
La norma dell'art. 14 della legge n. 977 del 1967, che prevede l'azione di rivalsa dell'I.N.A.I.L. per quanto erogato in favore del minore infortunato, opera - indipendentemente dalla legittimità dell'assunzione al lavoro - in tutti i casi in cui vi sia inosservanza delle disposizioni relative ai requisiti prescritti per l'adibizione al lavoro di un soggetto di età minore, e comporta la responsabilità dei datori di lavoro per il solo fatto di versare in tale situazione antigiuridica - indipendentemente da dolo o colpa nella determinazione dell'evento - anche quando questo derivi da atti inconsulti o imprevedibili degli stessi minori.
Riferimenti normativi: Legge 17/10/1967 num. 977 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)