Sez. L, Sentenza n. 9532 del 08/09/1999 (Rv. 529751 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE | Agricoltura - Coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Componente della famiglia coltivatrice - Compimento del quattordicesimo anno di età entro il 31 dicembre - Versamento dei contributi per l'intero anno - Validità secondo la previgente disciplina ex art. 5 legge n. 1047/1957 - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE
È valido ai fini pensionistici il versamento per l'intero anno dei contributi previdenziali dell'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti relativa ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni in favore di un minorenne appartenente alla famiglia coltivatrice che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età entro il 31 dicembre, che sia avvenuto in conformità del (previgente) art. 5, comma quinto, della legge 26 ottobre 1957 n. 1047 (abrogato dall'art. 33 della legge 9 gennaio 1963 n. 9). (La S.C. ha peraltro escluso nella specie la configurabilità del diritto dell'ente assicuratore alla rivalsa prevista dall'art. 24 della legge 17 ottobre 1967 n. 977 nei confronti del datore di lavoro in caso di prestazioni assicurative a favore di fanciulli adibiti al lavoro in violazione delle norme sull'età minima, in considerazione, oltre che dell'insussistenza di un "datore di lavoro" in senso tecnico - giuridico, del carattere non retroattivo della disposizione, avente funzione recuperatoria e sanzionatoria e contenuta nella stesso testo legislativo che, con l'art. 3, secondo comma, ha esteso al lavoro agricolo il limite di età dei quattordici anni).
Riferimenti normativi: Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 5 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 33, Legge 17/10/1967 num. 977 art. 3, Legge 17/10/1967 num. 977 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)