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Sez. 3, Ordinanza n. 12645 del 16/10/2001 (Rv. 549683 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO | Onere del convenuto di eccepire l'incompetenza in relazione a tutti gli ipotizzabili criteri di collegamento - Sussistenza - Contestazioni parziali - Conseguenze - Corrispondenza del foro individuabile sulla base del criterio non contestato a quello derivante dall'applicazione del criterio invocato dal convenuto - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2001-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549683-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO

Nelle cause relative a diritti di obbligazione il convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare nel primo atto difensivo la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi e concorrenti criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato, a nulla rilevando che il criterio trascurato possa condurre all'individuazione del medesimo giudice da considerarsi competente sulla base del criterio invocato dallo stesso convenuto, giacché l'indagine sul verificarsi di tale coincidenza resta impedita dalla mancanza di una sollecitazione del suddetto convenuto in tal senso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)