Sez. U, Sentenza n. 248 del 23/04/1999 (Rv. 525640 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO | Onere del convenuto di eccepire l'incompetenza in relazione a tutti gli ipotizzabili criteri di collegamento - Sussistenza - Contestazioni parziali - Conseguenze - Corrispondenza del foro individuabile sulla base del criterio non contestato a quello derivante dall'applicazione del criterio invocato dal convenuto - Irrilevanza.
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO
Nelle cause relative a diritti di obbligazione il convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare nel primo atto difensivo la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi e concorrenti criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato, a nulla rilevando che il criterio trascurato possa in concreto condurre all'individuazione del medesimo giudice da considerarsi competente sulla base del criterio invocato dallo stesso convenuto, giacché l'indagine sul verificarsi di tale coincidenza resta impedita dalla mancanza di una sollecitazione del suddetto convenuto in tal senso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)