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Sez. 2, Sentenza n. 1392 del 06/05/1968 (Rv. 333017 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA- SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA - SUCCESSIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE - IN GENERE - USUFRUTTO LEGALE DI BENI EREDITARI - SUSSISTENZA DI COMUNIONE EREDITARIA - DIVISIONE GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO.*
Stato
decisa il 1968-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333017-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA- SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA - SUCCESSIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE - IN GENERE - USUFRUTTO LEGALE DI BENI EREDITARI - SUSSISTENZA DI COMUNIONE EREDITARIA - DIVISIONE GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO.*

Nella successione legittima il coniuge superstite, avente qualita di legatario ex lege e non di erede, e titolare, sin dall'apertura della successione, di un diritto reale d'usufrutto sui beni compresi nella eredita, che lo rende partecipe della comunione ereditaria. Tale situazione importa necessariamente la sua partecipazione al giudizio diretto allo scioglimento della comunione, in quanto la divisione, per essere legittimamente attuata, deve aver luogo nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione e, d'altro canto, non puo contestarsi l'interesse del coniuge superstite a far determinare esattamente la propria quota di usufrutto. (V. 967-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 581 CORTE COST., Cod. Civ. art. 713, Cod. Proc. Civ. art. 784

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)