diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 794 del 28/01/1987 (Rv. 450476 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - EFFETTI - DIRITTO DELL'EREDE SULLA PROPRIA QUOTA - DIVISIONE GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - CONIUGE SUPERSTITE - PARTECIPAZIONE ALLA DIVISIONE - NECESSITÀ - GIUDIZIO DI SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE - LITISCONSORTE NECESSARIO - APERTURA DELLA SUCCESSIONE NEL REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE N. 151 DEL 1975 - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450476-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - EFFETTI - DIRITTO DELL'EREDE SULLA PROPRIA QUOTA - DIVISIONE GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - CONIUGE SUPERSTITE - PARTECIPAZIONE ALLA DIVISIONE - NECESSITÀ - GIUDIZIO DI SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE - LITISCONSORTE NECESSARIO - APERTURA DELLA SUCCESSIONE NEL REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE N. 151 DEL 1975 - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*

Anche nella successione legittima apertasi nel regime anteriore alla legge 19 maggio 1975 n. 151 (di riforma del diritto di famiglia), il coniuge superstite, pur non avendo qualità di erede ma di legatario "ex lege", è investito, fin dal momento dell'apertura della successione, di un diritto reale "pro-quota" sul patrimonio del "de cuius" che lo fa partecipe della comunione ereditaria, dal che la necessità, sia logica, sia giuridica, della sua partecipazione alla divisione del detto patrimonio, sia che questa avvenga in via giudiziale (litisconsorzio necessario), sia che venga definita in via contrattuale. (V 5281/83, mass n 430177; (V 1392/68, mass n 333017).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 540 CORTE COST., Cod. Civ. art. 713, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 784

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)