Sez. 3, Sentenza n. 521 del 04/03/1970 (Rv. 345567 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - MATERIA - DENUNCIA DEI DIFETTI - OBBLIGO DELL'APPALTATORE DI DENUNCIARE I DIFETTI DEI MATERIALI FORNITI DAL COMMITTENTE - SUSSISTENZA - OMESSA DENUNCIA - EFFETTI - OBBLIGO DI INFORMAZIONE SULL'ULTERIORE USO DEI MATERIALI ELABORATI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - MATERIA - DENUNCIA DEI DIFETTI - OBBLIGO DELL'APPALTATORE DI DENUNCIARE I DIFETTI DEI MATERIALI FORNITI DAL COMMITTENTE - SUSSISTENZA - OMESSA DENUNCIA - EFFETTI - OBBLIGO DI INFORMAZIONE SULL'ULTERIORE USO DEI MATERIALI ELABORATI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
L'appaltatore e tenuto ad avvisare il committente che i materiali da questi fornitigli, essendo di cattiva qualita o, comunque, inidonei rispetto all'opera commessagli, non siano tali da assicurare la buona riuscita di questa onde, in difetto di tale avviso, non puo eludere la responsabilita per i vizi dell'opera adducendo che i materiali erano difettosi) ma, se l'opera e stata regolarmente eseguita, sull'appaltatore non incombe l'ulteriore Obbligo di informare il committente circa l'ulteriore uso dei materiali da lui elaborati. (nella specie, si e escluso che un appaltatore il quale, per conto del committente, aveva sottoposto una partita di tessuto al procedimento detto di silkatura, fosse tenuto ad avvertire il committente medesimo che il tessuto, una volta silkato, non poteva subire, senza danno, l'ulteriore procedimento detto di groffatura, eseguito da altra impresa). (sulla prima parte, V 1771-65 2319-65 885-61 2099-55).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1663
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)