Sez. 3, Sentenza n. 1738 del 05/05/1975 (Rv. 375376 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - MATERIA - DIFETTI - DENUNCIA - SOSPENSIONE DELL'OPERA - NECESSITA - ESECUZIONE DELL'OPERA - PROSECUZIONE - ESONERO DI RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE - CONDIZIONI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - MATERIA - DIFETTI - DENUNCIA - SOSPENSIONE DELL'OPERA - NECESSITA - ESECUZIONE DELL'OPERA - PROSECUZIONE - ESONERO DI RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE - CONDIZIONI.*
L'appaltatore, una volta adempiuto l'Obbligo, incombentegli ai sensi dell'art 1663 cod civ, di dare avviso al committente dei difetti della materia o dei macchinari da questi fornitigli, deve astenersi dall'eseguire l'opera; per cui, qualora vi dia ugualmente corso, resta esonerato da responsabilita soltanto nel caso che il committente, benche debitamente avvertito, abbia cio nonostante insistito nel pretendere l'esecuzione del contratto, assumendo cosi in proprio il rischio e degradando l'appaltatore ad un semplice nudus minister. (V 521/70, mass n 345567; 2319/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1663
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)