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Sez. 2, Sentenza n. 820 del 16/01/2014 (Rv. 628917 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE | Infrazioni - Sanzioni non pecuniarie - Previsione regolamentare - Nullità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628917-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE

Alla luce dell'art. 70 disp. att. cod. civ., il regolamento condominiale non può prevedere sanzioni diverse da quelle pecuniarie, ovvero diversamente afflittive, poiché ciò sarebbe in contrasto con i principi generali dell'ordinamento, che non conferiscono al privato, se non eccezionalmente, il diritto di autotutela. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato legittima la sanzione regolamentare della rimozione delle autovetture irregolarmente parcheggiate dai condomini nell'area comune).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 70 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)