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Sez. 2, Sentenza n. 10329 del 21/04/2008 (Rv. 602960 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE | Infrazioni al regolamento condominiale - Sanzioni pecuniarie - Applicazione di una sanzione di importo superiore alla misura massima stabilita dall'art. 70 disp. att. cod. civ. - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602960-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE

In tema di condominio negli edifici, qualora nel regolamento condominiale sia inserita, secondo quanto previsto eccezionalmente dall'art. 70 disp. Att. cod. civ., la previsione di una "sanzione pecuniaria", avente natura di pena privata, a carico del condomino che contravvenga alle disposizioni del regolamento stesso, l'ammontare di tale sanzione non può essere superiore, a pena di nullità, alla misura massima consentita dallo stesso art. 70 e pari ad euro 0, 05.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 70 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 72, Cod. Civ. art. 1138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)