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Sez. 1, Sentenza n. 501 del 16/01/1992 (Rv. 475350 - 01)

Sanzioni amministrative - Applicazione - Contestazione e notificazione | Agenti venatori dipendenti dalla Provincia - Pubblici ufficiali - Qualità - Sussistenza - Violazioni dagli stessi riscontrate - Accertamento - Verbale - Notifica mediante consegna all'interessato - Validità.
Stato
decisa il 1992-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475350-01

Sanzioni amministrative - Applicazione - Contestazione e notificazione

Gli agenti venatori dipendenti dalla Provincia - i quali, esercitando, ai sensi dell'art. 28 della legge 27 dicembre 1977 n. 968, la pubblica funzione amministrativa di vigilare sull'applicazione della legge sulla caccia, devono considerarsi pubblici ufficiali - vanno per tale ragione ricompresi fra i funzionari abilitati, in forza dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ad effettuare le notificazioni ivi previste. È valida, pertanto la notificazione eseguita dai suddetti agenti mediante consegna all'interessato del verbale di accertamento delle violazioni da essi riscontrate.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1977 num. 968 art. 28 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)