Sez. 4, Sentenza n. 9472 del 24/01/2012 Ud. (dep. 12/03/2012) Rv. 251987 - 01
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE | Sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato ex art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000 - Contestuale remissione di querela - Condanna al pagamento delle spese processuali - Esclusione.
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE
Il giudice di pace che dichiari l'estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno ex art. 35 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, anche nell'ipotesi di contestuale remissione di querela, non può condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 340 CORTE COST., Cod. Pen. art. 152
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)