Sez. 5, Sentenza n. 45355 del 06/11/2008 Cc. (dep. 05/12/2008) Rv. 242607 - 01
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE | Presupposti di operatività - Valutazione del giudice sulla idoneità in concreto delle attività riparatorie poste in essere dall'imputato a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione - Necessità.
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, l'operatività della speciale causa di estinzione del reato, prevista dall'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, richiede la valutazione del giudice in ordine alla idoneità delle condotte riparatorie poste in essere dall'imputato a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)