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Sez. U, Sentenza n. 12155 del 30/04/2026 (Rv. 677663-02)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI | Omissioni contributive determinate da obiettiva incertezza sulla debenza della contribuzione - Accesso al regime sanzionatorio agevolato ex art. 116, comma 10, l. n. 388 del 2000 - Presupposto - Previo versamento della sorte contributiva - Interpretazione - Pagamento di somma almeno pari al debito contributivo poi accertato ma inferiore rispetto a quanto preteso dall’istituto - Integrazione della condizione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2026-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677663-02

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI

In tema di omissioni contributive determinate da obiettiva incertezza sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, il presupposto per l'accesso al regime sanzionatorio agevolato, ex art. 116, comma 10, della l. n. 388 del 2000, nel testo antecedente alla modifica apportata dal d.l. n. 19 del 2024, convertito dalla l. n. 56 del 2024, del previo versamento della sorte contributiva è integrato ogniqualvolta, in presenza di un'obiettiva incertezza sulla sussistenza della obbligazione, il contribuente abbia provveduto al pagamento, nel termine fissato dall'ente impositore, di una somma almeno pari al debito contributivo poi accertato, quand'anche inferiore rispetto all'importo preteso dall'istituto.

Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 10, Decreto Legge 02/03/2024 num. 19 CORTE COST., Legge 29/04/2024 num. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)