Sez. 3, Sentenza n. 653 del 15/01/2007 (Rv. 594438 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Condizioni soggettive ed oggettive - Insediamento sul fondo di affittuari - Inadempimento dei conduttori relativo alla modalità di versamento del corrispettivo - Conseguenza - Nullità del contratto - Esclusione - Pretesa trasformazione del contratto di affitto in mezzadria - Presupposti.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
Il diritto di prelazione, previsto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, compete anche al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, a condizione, però, che sugli stessi - ai sensi dell'art. 7, comma secondo, n. 2, della legge 14 agosto 1971, n. 817 - non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti ed enfiteuti coltivatori diretti. Qualora risulti che gli affittuari insediati sul fondo, anziché corrispondere al proprietario il canone in danaro, eseguano dei lavori e cedano parte del raccolto allo stesso, non può invocarsi la nullità del contratto di affitto in forza del quale era avvenuto il loro insediamento sul fondo, poiché la suddetta diversa modalità di adempimento del contratto, lungi dal configurare la trasformazione dell'originario contratto di affitto in mezzadria, è idoneo ad integrare, eventualmente, un inadempimento della parte conduttrice, ovvero un inesatto adempimento, che, in quanto tale, non vale a far ritenere che, al momento della vendita del terreno oggetto del contratto, gli affittuari non fossero "insediati" sul fondo medesimo.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 580 art. 8, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2141 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2145
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)