diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2590 del 18/03/1994 (Rv. 485785 - 01)

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - In genere | Del proprietario coltivatore diretto del fondo confinante con quello posto in vendita - Limitazione ex art. 7 comma secondo n. 2 della legge n. 817 del 1971 - Verifica al momento della "denuntiatio" ed a quello della stipula del negozio traslativo - Rinuncia alla proroga legale da parte del fittavolo del fondo posto in vendita - Diritto di prelazione del proprietario coltivatore confinante - Permanenza - Rilascio del fondo da parte del fittavolo successivamente all'atto traslativo - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1994-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485785-01

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - In genere

La condizione limitativa del diritto potestativo di prelazione e di quello succedaneo di riscatto del coltivatore proprietario confinante, costituita dalla presenza del fittavolo a norma del secondo comma n. 2, dell'art. 7 legge n. 817 del 1971, va verificata non solo con riferimento al momento della "denuntiatio" della proposta di vendita del fondo, ma anche, in difetto di comunicazione, al momento della stipula del negozio traslativo, con la conseguenza che finché non si è verificato il definitivo trasferimento al terzo del fondo affittato, il proprietario coltivatore diretto confinante conserva, pur se condizionato, il diritto di prelazione agraria, che diventa operativo allorché, durante le trattative e fino alla conclusione della vendita tra proprietario e terzo, l'insediamento sul fondo del fittavolo abbia perso il carattere della stabilità, per effetto di una sua rinuncia alla proroga legale, benché comportante il rilascio del fondo in epoca successiva al relativo atto notarile.

Riferimenti normativi: Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)