Sez. 1, Sentenza n. 12855 del 15/06/2005 (Rv. 583149 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO I CREDITORI SOCIALI | Ricorso per cassazione - Sopravvenuta dichiarazione di fallimento della società - Irrituale deposito della relativa documentazione - Difetto di legittimazione del creditore - Rilevabilità nel giudizio di cassazione - Esclusione - Rilevabilità nel giudizio di rinvio - Sussistenza.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO I CREDITORI SOCIALI
Con riguardo ad azione di responsabilità, che il creditore di una società abbia promosso nei confronti dei suoi amministratori ai sensi dell'art. 2394 cod.civ., deve ritenersi deducibile e rilevabile nel giudizio di rinvio il difetto di legittimazione del creditore medesimo, ove l'indicato difetto si ricolleghi a fatto - come la dichiarazione di fallimento della società, implicante l'assorbimento dell'azione dei creditori in quella esperibile dal curatore a norma dell'art. 146, secondo comma, legge fall. - sopravvenuto dopo l'instaurazione del giudizio di legittimità ed in questo non ritualmente acquisito - come nel caso in cui la documentazione relativa alla dichiarazione di fallimento della società sia stata prodotta senza il rispetto delle forme previste dall'art. 372 cod. proc. civ. - e pertanto non invocabile in tale sede, né esaminabile con la sentenza di cassazione con rinvio.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)