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Sez. L, Sentenza n. 7373 del 08/08/1997 (Rv. 506594 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITÀ | Enasarco - Indebita erogazione di presentazioni previdenziali - Disciplina di cui all'art. 1 legge n. 662 del 1996 - Applicabilità - Privatizzazione dell'Ente - Irrilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 1997-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506594-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITÀ

L'art. 1 legge n. 662 del 1996 - che, sia pure con riferimento ad un limitato arco di tempo, disciplina ex novo la materia dell'indebito previdenziale - è applicabile a tutti gli enti pubblici di previdenza obbligatoria, dovendo considerarsi puramente esemplificativo il riferimento testuale all'INPS e all'INAIL contenuto nell'art. 1, comma duecentosessantacinquesimo, legge citata. Ne consegue che la predetta disciplina in materia di indebito previdenziale è applicabile anche alle prestazioni indebitamente erogate dall'ENASARCO, e ciò nonostante il fatto che l'ente sia stato privatizzato con D.L. n. 509 del 94, posto che la successiva privatizzazione non esclude l'applicazione della disciplina de qua per il periodo antecedente.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 30/06/1994 num. 509 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)