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Sez. U, Sentenza n. 30 del 21/02/2000 (Rv. 534177 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Indebito - Disciplina ex art. 1, commi duecentosessantesimo e segg., legge n. 662/1996 - Erogazioni dell'Enasarco - Applicabilità - "Ratio" della normativa - Conseguenze - Identità della disciplina della ripetizione anche per gli enti privi di finanziamenti statali - Questione di costituzionalità ex art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza - Fattispecie relativa a ripetizione di integrazione al minimo.
Stato
decisa il 2000-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534177-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO

L'art. 1, commi duecentosessantesimo e seguenti, della legge n. 662 del 1996, considerato il generale riferimento agli "enti pubblici di previdenza obbligatoria", e il valore meramente esemplificativo della specifica menzione dell'Inps e dell'Inail contenuta nel comma duecentosessantacinquesimo, si applica anche ai pagamenti non dovuti (nella specie relativi all'integrazione al minimo della pensione), effettuati, anteriormente al 1 gennaio 1996, dall'Enasarco, che nel corrispondente periodo era qualificabile come ente pubblico di previdenza obbligatoria. Ed è manifestamente infondata la questione di costituzionalità della mancata previsione, ai fini del rispetto dell'art. 3 Cost., di una disciplina differenziata dell'azione di ripetizione per gli enti non fruenti di contributi statali, poiché le modalità di finanziamento sono state incensurabilmente ritenute ininfluenti dal legislatore, in relazione alla finalità della disciplina in questione (coerente con i principi dell'art. 38 Cost.) di sottrarre alla ripetizione le somme, già percepite dagli assicurati, verosimilmente utilizzate per la soddisfazione delle loro esigenze di vita.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)