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Sez. 1, Sentenza n. 6714 del 10/07/1998 (Rv. 517069 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Accantonamento per competenze al personale maturate nel periodo di imposta, ma corrisposte nel successivo - Inclusione nell'imponibile - Rimborso delle imposte inerenti a tale accantonamento - Diritto - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517069-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE

Una società per azioni che, avendo incluso nell'imponibile un determinato importo, indicato sotto la voce "accantonamento per competenze al personale" (maturate nell'anno di imposta, ma corrisposte nel successivo), ha diritto al rimborso delle imposte inerenti a tale accantonamento, richiesto nei modi e nei termini di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, deducendo che tale accantonamento non era da ricomprendere nell'imponibile. Tale pretesa infatti va ricondotta nell'ambito del citato art. 38, indipendentemente dalla problematica inerente alla operatività della norma quando si deducano elementi fattuali pretermessi nella dichiarazione annuale, atteso che la norma medesima, accanto all'errore materiale (rispetto al quale insorge detta problematica), contempla il recupero del versamento senza titolo, cioè effettuato nell'erronea supposizione della sua debenza.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)