Sez. 5, Sentenza n. 8756 del 18/06/2002 (Rv. 555128 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Errori nella dichiarazione - Rimborso delle eccedenze di imposte versate - Azione diretta - Esclusione - Dichiarazione integrativa - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE
In tema di dichiarazione dei redditi, il contribuente che intenda correggere errori od omissioni commessi nella dichiarazione annuale, per ottenere il rimborso di eccedenze di imposte versate in conseguenza di tali errori od omissioni, deve presentare la dichiarazione integrativa prevista dall'art. 9, comma ottavo, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo introdotto dall'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408; egli, pertanto, ove l'errore di fatto sia stato commesso a suo sfavore, non ha azione diretta di rimborso ma ha l'onere di procedere, preventivamente, all'emenda con formalità analoghe a quelle usate per la dichiarazione annuale.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 9 com. 8 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 408 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)