Sez. 1, Sentenza n. 304 del 01/12/2009 Cc. (dep. 08/01/2010) Rv. 246224 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - PROCEDIMENTO | Restituzione nel corso del giudizio in favore di terzi - Mancata comunicazione del decreto all'imputato successivamente assolto - Domanda di restituzione proposta dal medesimo imputato in sede di esecuzione - Eventuale rimessione della controversia sulla proprietà al giudice civile - Ripristino del sequestro - Necessità.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - PROCEDIMENTO
La rimessione eventuale della controversia sulla proprietà dei beni in sequestro al giudice civile presuppone necessariamente il ripristino del sequestro, per il caso in cui, nel corso del giudizio, venga disposta la restituzione a terzi senza la comunicazione del relativo decreto all'imputato, e quest'ultimo, essendo stato assolto, chieda la restituzione dei medesimi beni in sede di esecuzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)