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Sez. 3, Sentenza n. 4915 del 14/07/2016 Ud. (dep. 02/02/2017) Rv. 268814 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive - Invasione di campo - Condotta posta in essere da soggetti ammessi nel "recinto di gioco" ai sensi delle norme federali - Reato previsto dall'art. 6 bis, comma secondo, L. 401 del 1989 - ConfigurabilitĂ  - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268814-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

In tema di turbativa nello svolgimento di manifestazioni sportive, il reato di invasione di campo di cui all'art. 6-bis, comma secondo, l. 13 dicembre 1989, n. 401, può essere commesso non solo dagli spettatori o da altri estranei all'organizzazione sportiva, ma anche dai soggetti (quali il dirigente accompagnatore della squadra, il medico sociale, l'allenatore, ecc.) ammessi a presenziare all'interno del "recinto di gioco" ai sensi delle disposizioni federali che regolano la competizione, sempre che la condotta posta in essere sia in concreto tale da incidere sulla regolarità e la correttezza della competizione stessa. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna dei dirigenti e dell'allenatore di una squadra di calcio, entrati in campo per dar manforte ai propri giocatori intenti ad aggredire l'arbitro, e per indurre quest'ultimo a rivedere la propria decisione di sospendere la gara a causa dell'aggressione subita).

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)