Sez. 2, Sentenza n. 8662 del 03/04/2008 (Rv. 602470 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - DISCIPLINA TRANSITORIA | Convenzioni ai sensi dell'art. 228 della legge n. 151 del 1975 - Costruzione realizzata in costanza di matrimonio su suolo di proprietà esclusiva di uno dei coniugi - Comunione legale della costruzione - Esclusione - Condizioni.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - DISCIPLINA TRANSITORIA
Anche nelle ipotesi in cui i coniugi, ai sensi dell'art. 228 della legge n. 151 del 1975, abbiano optato per il regime della comunione legale pure per i beni acquistati dopo il matrimonio ma prima dell'entrata in vigore della predetta legge é applicabile il principio secondo cui la costruzione realizzata, in costanza di matrimonio, su suolo di proprietà personale ed esclusiva di uno dei coniugi appartiene solo a costui in virtù delle disposizioni generali sull'accessione, e, quindi, non costituisce oggetto della comunione legale, ai sensi dell'art. 177, primo comma, cod. civ.; e ciò salvo contrario accordo dei coniugi, impediente l'accessione della costruzione al suolo, quale quello costitutivo del diritto di superficie che, però, deve precedere necessariamente l'edificazione della costruzione, operando l'accessione "ipso iure".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 934, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 228
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)