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Sez. 1, Sentenza n. 1973 del 22/02/2000 (Rv. 534211 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - DISCIPLINA TRANSITORIA | Beni acquistati in epoca antecedente al matrimonio da uno dei coniugi - Assoggettabilità al regime della comunione ex art. 228 legge 151/75 - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534211-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - DISCIPLINA TRANSITORIA

Le convenzioni previste dall'art. 228, secondo comma della legge n. 151 del 1975, con le quali i coniugi che abbiano contratto matrimonio prima del 20 settembre 1975 dichiarino di voler assoggettare al regime patrimoniale della comunione i loro beni possono avere ad oggetto soltanto i beni post - nuziali, cioè i soli beni acquistati prima dell'entrata in vigore della ricordata legge 151/75, ma pur sempre in costanza di matrimonio.

Riferimenti normativi: Legge 19/05/1975 num. 151 art. 228

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)