Sez. 1, Sentenza n. 1973 del 22/02/2000 (Rv. 534211 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - DISCIPLINA TRANSITORIA | Beni acquistati in epoca antecedente al matrimonio da uno dei coniugi - Assoggettabilità al regime della comunione ex art. 228 legge 151/75 - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - DISCIPLINA TRANSITORIA
Le convenzioni previste dall'art. 228, secondo comma della legge n. 151 del 1975, con le quali i coniugi che abbiano contratto matrimonio prima del 20 settembre 1975 dichiarino di voler assoggettare al regime patrimoniale della comunione i loro beni possono avere ad oggetto soltanto i beni post - nuziali, cioè i soli beni acquistati prima dell'entrata in vigore della ricordata legge 151/75, ma pur sempre in costanza di matrimonio.
Riferimenti normativi: Legge 19/05/1975 num. 151 art. 228
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)