diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6686 del 28/06/1999 (Rv. 528082 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Straordinaria - Rotazione dei dipendenti sospesi - Disciplina anteriore alla legge n. 223 del 1991 - Obbligo di rotazione del datore di lavoro - Desumibilità dalla normativa di settore o dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528082-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

In materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, prima dell'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991 il criterio della rotazione dei dipendenti sospesi poteva trovare applicazione soltanto se il datore di lavoro ne assumeva lo specifico impegno, autonomamente o in forza di accordo sindacale, ma non discendeva certamente dalle norme di settore o dalle clausole generali di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ.. Tali disposizioni, infatti, obbligano il datore di lavoro a scegliere correttamente i lavoratori da sospendere, cioè ad esercitare in modo ragionevole il potere attribuitogli, ma non sono in grado di modificare il contenuto stesso del potere, modificazione che l'obbligo di rotazione comporta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)