Sez. 1, Sentenza n. 832 del 03/05/1967 (Rv. 326945 - 01)
FALLIMENTO - COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - FORO DELLA SEDE DELL'IMPRESA - NOZIONE - PROVA.*
FALLIMENTO - COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - FORO DELLA SEDE DELL'IMPRESA - NOZIONE - PROVA.*
La Sede principale dell'impresa, che determina la Competenza territoriale a dichiarare il fallimento a norma dell'art.9 del R.d. 16 marzo 1942, n.267, e il luogo in cui l'imprenditore svolge la sua prevalente attivita direttiva e amministrativa, trattando gli affari inerenti all'impresa, raccogliendo, coordinando e organizzando i diversi fattori della produzione il luogo, cioe, dove l'imprenditore ha il centro effettivo dei suoi interessi. Non costituiscono elementi decisivi ai fini della identificazione della Competenza ne il luogo in cui si trovano i beni dell'impresa, ne quello in cui si svolge l'attivita produttiva o sono situati i cantieri e le fabbriche. All'uopo il giudice puo trarre elementi di convincimento anche dalle dichiarazioni dell'imprenditore esposto al fallimento. (sulla prima parte Conf.322468 320990 320863 - sulla seconda parte Conf.330-65).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)