Sez. 1, Sentenza n. 2531 del 16/04/1996 Cc. (dep. 06/06/1996) Rv. 204905 - 01
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Procedimento | Termine di trenta giorni per la sua definizione in primo grado - Ha carattere ordinatorio - Conseguenze.
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Procedimento
Il termine di trenta giorni, previsto dal quinto comma dell'art. 4 della legge n. 1423 del 1956, per la decisione del tribunale รจ meramente ordinatorio e la sua mancata osservanza non comporta sanzioni processuali.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)