Sez. 5, Sentenza n. 35737 del 19/05/2015 Cc. (dep. 26/08/2015) Rv. 264351 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Decisione della Corte di appello - Termine stabilito a pena di inefficacia della confisca disposta in primo grado - "Dies ad quem" - Riferimento al momento della pronuncia e non a quello del deposito del provvedimento di secondo grado.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, il termine di un anno e sei mesi, previsto dall'art. 27, comma sesto, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159, decorrente dal deposito dell'atto di impugnazione, ed entro il quale la Corte di appello deve provvedere a pena di inefficacia della confisca disposta in primo grado, ha come riferimento finale la data della pronuncia del giudice d'appello e non quella del deposito del relativo provvedimento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)