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Sez. 5, Sentenza n. 6827 del 20/03/2009 (Rv. 607303 - 01)

CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI | Regione Sicilia - Ripartizione delle spese tra i consorziati - Piano di classifica ex art. 10 della legge reg. n. 45 del 1995 - Necessità - Esclusione - Indici di ripartizione approssimativi e presuntivi - Applicazione in via provvisoria salvo conguaglio - - Possibilità.
Stato
decisa il 2009-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607303-01

CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI

In tema di contributi consortili relativi a consorzi di bonifica operanti nella Regione Sicilia, ai fini del sorgere dell'obbligo contributivo non è necessaria la redazione da parte del consorzio del piano di classifica per la ripartizione delle spese, previsto dall'art. 10 della legge reg. Sicilia n. 45 del 1995. L'art. 11 del r.d. n. 215 del 1933 - norma statale applicabile pur in presenza di una competenza esclusiva della Regione, in mancanza di una diversa previsione regionale - consente, infatti, ai Consorzi di operare in via provvisoria sulla base degli indici approssimativi e presuntivi dei benefici conseguiti, provvedendo solo in un secondo momento agli eventuali conguagli definitivi.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 11 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 25/05/1995 num. 45 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)