Sez. 1, Sentenza n. 3762 del 15/03/2001 (Rv. 544793 - 01)
SICILIA - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ | Espropriazioni occorrenti alla realizzazione dei programmi di edilizia popolare - Occupazione d'urgenza - Termini - Proroghe previste dalla normativa statale - Applicabilità - Fondamento.
SICILIA - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ
La competenza esclusiva della Regione Siciliana attribuita dal relativo Statuto in materia, fra l'altro, di espropriazione per pubblica utilità non esclude, in linea di principio, l'applicabilità della legge statale, in mancanza di una diversa previsione regionale. In relazione alle "espropriazioni occorrenti alla realizzazione dei programmi di edilizia popolare...", l'art. 9, comma nono, della legge Regionale 31 marzo 1972 n. 19 prevede espressamente l'applicazione degli artt. da 9 a 21 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865, ma in ordine alle proroghe dei termini di occupazione nessuna disposizione di legge è stata emanata dalla Regione, con la conseguenza che trovano applicazione le proroghe previste dalla legislazione statale (Nella specie la proroga automatica di cui al D.L. n.901 del 1984, convertito con Legge n. 42 del 1987).
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 31/03/1972 num. 19 art. 9 com. 9 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)