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Sez. 5, Sentenza n. 9309 del 17/04/2013 (Rv. 626317 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI | Rimborso sull'accisa indebitamente pagata - Domanda - Termine di decadenza biennale di cui all'art. 14, comma terzo, del d.lgs. n. 504 del 1995 - Decorrenza - Dal compimento delle operazioni e non dal relativo verbale - Fattispecie relativa a miscelazione con gasolio ad accisa già assolta.
Stato
decisa il 2013-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626317-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI

In tema di imposte sul consumo di olii minerali sottoposti a miscelazione, l'art. 14, comma terzo, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U. delle imposte sulla produzione e sui consumi) ha introdotto una regola generale, per la quale il rimborso dell'accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del compimento, da parte dell'esercente l'impianto, delle operazioni di miscelazione conseguenti al lavaggio dei serbatoi con gasolio ad accisa già assolta, e non dalla data, successiva, del relativo verbale di constatazione da parte dell'Ufficio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 6, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)