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Sez. 5 - , Ordinanza n. 19000 del 17/07/2018 (Rv. 649776 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - COMPONENTI POSITIVI | Operazioni oggettivamente inesistenti - "Diretta afferenza" tra ricavi e componenti negativi di reddito non effettivamente scambiati - Onere della prova.
Stato
decisa il 2018-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649776-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - COMPONENTI POSITIVI

In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, atteso che non vi è simmetria, né automatismo biunivoco tra costi per acquisti inesistenti e ricavi dichiarati e che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con mod., nella l. n. 44 del 2012 (avente portata retroattiva, in quanto più favorevole del previgente art. 14, comma 4 bis, della l. n. 537 del 1993), i componenti positivi direttamente afferenti a spese o ad altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica, con la conseguenza che spetta al contribuente provare la diretta afferenza tra ricavi e costi attinenti a beni non effettivamente scambiati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 2 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)