Sez. L - , Sentenza n. 2298 del 28/01/2019 (Rv. 652567 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE | Astensione collettiva dalle prestazioni dei lavoratori autonomi - Sanzione amministrativa ex art. 4, comma 4, della l. n. 146 del 1990 - Associazioni ed organismi rappresentativi di categoria - Mancata dissociazione da forme di protesta che non assicurino i servizi pubblici essenziali a tutela dei diritti della persona costituzionalmente presidiati - Responsabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE
In ipotesi di astensione collettiva dalle prestazioni, indetta dalle associazioni e dagli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, l'art. 4, comma 4, seconda parte, della l. n. 146 del 1990, deve essere interpretato nel senso che costituisce comportamento valutabile dalla Commissione di garanzia, ai fini della deliberazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla disposizione richiamata, ogni condotta, attiva od omissiva, in violazione dei precetti desumibili dalla disciplina che regolamenta tale astensione collettiva, tra cui anche il comportamento omissivo attuato da detti soggetti in violazione del dovere di dissociarsi pubblicamente ed in modo inequivoco da forme di protesta che, inserendosi nella rivendicazione di categoria, siano esercitate senza il rispetto delle misure dirette a garantire l'erogazione delle prestazioni indispensabili nei servizi pubblici essenziali, a tutela dei diritti della persona costituzionalmente presidiati.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1990 num. 146 art. 4 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)