Sez. 1, Sentenza n. 428 del 08/02/1969 (Rv. 338497 - 01)
SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - AMMINISTRATORI - CONFLITTO DI INTERESSI - AUTOASSUNZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRATORE DELLA QUALITA DI DIPENDENTE DELLA SOCIETA - INAMMISSIBILITA - CONFERIMENTO DA PARTE DEGLI ORGANI SOCIETARI COMPETENTI - NECESSITA.*
SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - AMMINISTRATORI - CONFLITTO DI INTERESSI - AUTOASSUNZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRATORE DELLA QUALITA DI DIPENDENTE DELLA SOCIETA - INAMMISSIBILITA - CONFERIMENTO DA PARTE DEGLI ORGANI SOCIETARI COMPETENTI - NECESSITA.*
La qualita di dipendente di una societa non puo essere assunta da chi ne e l'amministratore se non sia a lui conferita dagli organi rappresentativi competenti. L'autoassunzione di funzioni subordinate ha, infatti, come presupposto un negozio costitutivo del rapporto di prestazione d'opera stipulato dall'amministratore con se stesso, presumibilmente inficiato da conflitto di interessi che renderebbe invalido, ai sensi dell'art. 1395 cod.civ., il negozio medesimo. (V. 1174-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2380, Cod. Civ. art. 1395, Cod. Civ. art. 2391
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)