Sez. 5, Sentenza n. 3213 del 22/05/1998 Cc. (dep. 13/08/1999) Rv. 213980 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Deroghe all'intangibilità del giudicato - Oggetto e condizioni - Fattispecie: sentenza ex art 444 cod.proc.pen. - Pena determinata dal giudice di cognizione in continuazione con altra irrogata con precedente sentenza - Applicazione della sospensione condizionata da parte del giudice della esecuzione - Possibilità - Esclusione.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO
Il giudice dell'esecuzione, nell'applicare ai fatti oggetto di diverse sentenze di condanna l'istituto della continuazione, può concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, derogando al principio di intangibilità del giudicato. Quando, viceversa, il giudice di cognizione abbia egli stesso già ritenuto operante la continuazione tra fatti oggetto di diverse pronunzie, non è consentito, in sede di esecuzione, estendere il beneficio ex art. 163 cod.pen. ai fatti precedentemente valutati anche sotto tale aspetto. (Nella fattispecie, la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza del tribunale -giudice dell'esecuzione- che aveva revocato l'ordine di carcerazione emesso dal PM per l'esecuzione di pena, irrogata ai sensi dell'art 444 cod.proc.pen. come aumentata a titolo di continuazione, in riferimento ad altra pena precedentemente comminata dal GIP e condizionalmente sospesa. La suprema Corte, rilevando che il giudice del procedimento patteggiato aveva ritenuto sussistente la continuazione e non aveva disposto l'estensione del beneficio della sospensione condizionale, ha statuito che, in sede di esecuzione, non è possibile modificare, sul punto, il giudicato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)