Sez. 1, Sentenza n. 481 del 27/01/1997 Cc. (dep. 10/03/1997) Rv. 207041 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Concessione dei benefici di legge - Obbligatorietà - Esclusione- Facoltatività - Sussistenza.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO
La disposizione di cui all'art. 671, comma terzo, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che il riconoscimento del concorso formale o della continuazione in sede esecutiva realizza solo un presupposto necessario, ma non sufficiente. perché il giudice dell'esecuzione possa concedere i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, essendo comunque attribuito al giudice dell'esecuzione il potere discrezionale di concederli, da esercitare secondo i criteri e nei limiti indicati dagli artt. 163 e segg. e 175 cod. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)