Sez. 3, Sentenza n. 335 del 17/01/1979 (Rv. 396425 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - IN GENERE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - MOMENTO DETERMINANTE - MODIFICAZIONI DELLO STATO DI FATTO INTERVENUTE NELLE MORE DEL GIUDIZIO D'APPELLO - RILEVANZA - FATTISPECIE (MATRIMONIO E NASCITA DI UN FIGLIO AL LOCATORE NEL CORSO DEL GIUDIZIO D'APPELLO).*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - IN GENERE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - MOMENTO DETERMINANTE - MODIFICAZIONI DELLO STATO DI FATTO INTERVENUTE NELLE MORE DEL GIUDIZIO D'APPELLO - RILEVANZA - FATTISPECIE (MATRIMONIO E NASCITA DI UN FIGLIO AL LOCATORE NEL CORSO DEL GIUDIZIO D'APPELLO).*
La necessita del locatore, prevista dagli artt 4 e 7 della legge n 253 del 1950 quale causa di cessazione della proroga legale della locazione, deve sussistere al momento della decisione, onde, nella relativa indagine deve tenersi conto delle modificazioni dello stato di fatto intervenute anche nelle more del giudizio d'appello. (nella specie, la Corte ha confermato la sentenza del merito che, nel dichiarare la cessazione della proroga legale, aveva tenuto conto sia del precario alloggio del locatore presso una cognata, dedotto in primo grado, sia del matrimonio dello stesso e della nascita di un figlio, sopravvenuti durante il giudizio d'appello).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)