Sez. 3, Sentenza n. 29222 del 02/07/2025 Ud. (dep. 07/08/2025) Rv. 288453-01
SANITA' PUBBLICA - IN GENERE | Delitto di combustione illecita di rifiuti pericolosi - Natura - Reato autonomo - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze.
SANITA' PUBBLICA - IN GENERE
Il delitto di combustione illecita di rifiuti pericolosi, di cui all'art. 256-bis, comma 1, secondo periodo, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha natura di reato autonomo e non di circostanza aggravante della fattispecie di cui al primo periodo, in ragione della differenza originaria tra rifiuti pericolosi, in termini "assoluti" o "speculari", e non pericolosi, con conseguente inoperatività del giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen. (Fattispecie relativa a delitto commesso antecedentemente all'entrata in vigore del d.l. 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, che, comunque, non ha modificato l'indicata norma incriminatrice).
Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 bis com. 1, Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)